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Canoni concordati 2009 - ICI
Comunicato esenzione ICI abitazione principale

Novita’ esenzione ICI abitazione principale

 

Con un apposito provvedimento del 2008 il Governo ha esentato dall’Ici le abitazioni principali e relative pertinenze, estendendo l’esenzione anche agli immobili equiparati alle abitazioni principali dai regolamenti comunali.

 

Ora il Ministero dell’Economia e delle Finanze  ha fornito nuove disposizioni in merito all’assimilazione (contraddicendo di fatto le disposizioni precedenti) e precisando che  l’assimilazione e quindi l’esenzione è applicabile SOLO ai casi stabiliti dalla legge (e non dai regolamenti comunali come inizialmente era stato stabilito dalla norma)

 

Ne consegue che, oltre all’immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze, sulla base di specifiche disposizioni di legge, SI CONSIDERANO ESENTI PER EQUIPARAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE SOLO:

 

§              L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata

§              Le unità immobiliari concesse in uso gratuito e destinate a residenza anagrafica a parenti in linea retta fino 1° grado

 

ALTRI CASI DI ESENZIONE:

si ricorda che, per disposizione di legge, sono esenti anche:

 

§              Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari.

§              L’abitazione principale del coniuge non assegnatario che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze (garage, cantine, distintamente iscritte a catasto)

 

 


Data di creazione: 09/12/2009
Data di modifica: 20/08/2010
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Codice Fiscale e Partita Iva 00183800341

Superficie: kmq. 70,82
Altitudine: 265 slm

Popolazione residente al 31 Agosto 2010
9.815 ( M 4.808 - F 5.007 )
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