Novita’ – esenzione ICI abitazione principale
Con un apposito provvedimento del 2008 il Governo ha esentato dall’Ici le abitazioni principali e relative pertinenze, estendendo l’esenzione anche agli immobili equiparati alle abitazioni principali dai regolamenti comunali.
Ora il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito nuove disposizioni in merito all’assimilazione (contraddicendo di fatto le disposizioni precedenti) e precisando che l’assimilazione e quindi l’esenzione è applicabile SOLO ai casi stabiliti dalla legge (e non dai regolamenti comunali come inizialmente era stato stabilito dalla norma)
Ne consegue che, oltre all’immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze, sulla base di specifiche disposizioni di legge, SI CONSIDERANO ESENTI PER EQUIPARAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE SOLO:
ALTRI CASI DI ESENZIONE:
si ricorda che, per disposizione di legge, sono esenti anche:
§ Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari.
§ L’abitazione principale del coniuge non assegnatario che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
Si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze (garage, cantine, distintamente iscritte a catasto)