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Comunicazione cessione fabbricato

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Personale di riferimento

 
Comunicazione cessione fabbricato

Art. 12 del D.L. 21 marzo 1978 n. 59, convertito in legge 18/05/1978, n. 191
 
Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione nonchè le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento d'identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario.
 
La comunicazione - debitamente compilata in 3 copie - deve contenere:
  • cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale del cedente
  • data della cessione
  • motivazione (vendita, locazione, donazione, comodato gratuito, donazione, ecc.)
  • cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e estremi di un documento d'identità del cessionario
  • uso ed esatta ubicazione del fabbricato (via, numero civico, piano, scala, interno, vani, accessori, ingressi)
  • se il cessionario è cittadino straniero extracomunitario, occorre allegare la fotocopia del permesso o della carta di soggiorno.

L'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha stabilito (con decorrenza 7 aprile 2011) che non sussiste più l'obbligo della separata comunicazione di "cessione di fabbricato" qualora sia stato registrato il relativo contratto di locazione.

L'art. 3, comma 6, dello stesso decreto prevede, tuttavia, che le disposizioni di cui ai commi che lo precedono (e pertanto anche quella relativa al predetto assorbimento) non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni.

L'art. 5, comma 1, lettera d), e comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, entrato in vigore il 14 maggio 2011, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha esteso tale assorbimento dell'obbligo di comunicare l'avvenuta cessione anche ai casi di avvenuta registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari.

Per ulteriori chiarimenti sul decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è possibile consultare la Circolare sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

 


Data di creazione: 19/11/2008
Data di modifica: 02/05/2013
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Comunicazione cessione fabbricato


Piazza G.Ferrari, 1
43013 Langhirano ( Parma )
Tel. 0521/351111 - Fax 0521/858240
email: comune@comune.langhirano.pr.it
Posta certificata: protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it
Codice Istat 018 034
Codice Catastale E438
Codice Fiscale e Partita Iva 00183800341

Superficie: kmq. 70,82
Altitudine: 265 slm

Popolazione residente al 30 Aprile 2013
10.092 ( M 4.995 - F 5.097 )
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